Il Consiglio regionale ha approvato la nuova legge per di regolamentazione del turismo. Una legge importante, che aggiorna la disciplina di un settore profondamente cambiato rispetto al 2016, anno del precedente testo unico regionale.

Le principali novità riguardano la locazione turistica e l’ospitalità alberghiera.

La locazione turistica viene infatti regolamentata in modo più articolato. In particolare, viene previsto che, per il perseguimento di una corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, della preservazione del tessuto sociale, nonché per garantire un’offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine, i Comuni a più alta densità turistica possano adottare uno specifico regolamento cui demandare l’individuazione di forme di limitazione all’esercizio dell’attività di locazione breve praticata per finalità turistiche. Tali criteri e limiti devono riferirsi a determinate zone o aree del territorio comunale, e rispettare i parametri elencati nella legge. Sulla base di questi, i regolamenti adottati dai Comuni potranno, in particolare: determinare, per specifiche zone omogenee, sia un divieto generale allo svolgimento dell’attività di locazione breve, sia un numero massimo di giorni, anche non consecutivi in ciascun anno solare, superato il quale lo svolgimento dell’attività di locazione breve o sarà consentita. I regolamenti comunali potranno inoltre individuare uno specifico rapporto, da rispettare, fra superficie dell’immobile e numero di ospiti ammessi; e definire requisiti e standard di qualità che gli immobili adibiti a locazione breve dovranno possedere, con riferimento, in particolare, all’accessibilità degli spazi, agli standard igienico-sanitari, al decoro degli ambienti, nonché alla presenza di servizi di connettività.

Per gli alberghi – nonché per le altre strutture alberghiere –  la nuova legge regionale introduce la possibilità di utilizzare alcuni locali della struttura (non oltre il 40%) per lo svolgimento di attività di smart working e la possibilità di associare, nella gestione, civili abitazioni che sono nella disponibilità della struttura alberghiera, purché collocate nelle vicinanze di questa (e nei limiti del 40% della propria capacità ricettiva), a patto che sia garantito all’ospite non solo l’utilizzo dei servizi della struttura alberghiera, ma anche lo standard qualitativo corrispondente al livello di classificazione dell’albergo.