Nell’ultima seduta di ottobre il Consiglio ha approvato la nuova legge sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, resasi necessaria dall’entrata in vigore del decreto legislativo 101 del 31 luglio 2020 attuativo della direttiva comunitaria 2013/59 Euratom. Il provvedimento, che abbiamo gestito in Quarta commissione, detta nuove disposizioni in materia, affrontando il tema della protezione dalle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (a cominciare da quelle provenienti dal radon) e disciplinando in modo più puntuale il controllo sulla radioattività ambientale.

Il testo si compone di ventiquattro articoli, suddivisi in sette capi: disposizioni generali; procedimenti amministrativi; commissione regionale per la prevenzione delle radiazioni ionizzanti; disposizioni per la protezione della popolazione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; archivio radiologico toscano; Formazione e vigilanza; disposizioni finali e transitorie.

La competenza a rilasciare l’autorizzazione all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti è in capo al Comune, che è tenuto a conformarsi al parere della commissione regionale per le radiazioni ionizzanti, e si avvale dei dipartimenti della prevenzione delle Aziende USL.

Viene attribuita, invece, alla Regione il compito di rilasciare l’autorizzazione allo smaltimento di rifiuti prodotti da attività soggette a notifica, ovvero attività che non sono soggette al regime autorizzatorio, ma che non rientrano neppure nel regime di esenzione. La legge prevede che l’autorizzazione sia rilasciata dalla struttura della Regione competente in materia di Ambiente ed Energia, che deve acquisire preventivamente il parere della commissione regionale per la prevenzione del rischio da radiazioni ionizzanti, per le pratiche concernenti le esposizioni a scopo medico, medico-veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro, e quello dell’ARPAT, per le altre pratiche.

Sul fronte del controllo sulle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, si prevede che la stessa struttura regionale rilasci l’autorizzazione all’allontanamento di materiali provenienti da sorgenti naturali relative a pratiche soggette a notifica, previa acquisizione del parere dell’ARPAT; e che la struttura regionale competente in materia di autorizzazione all’esercizio di discariche esprima al prefetto il parere sullo smaltimento, in discarica, dei residui che non soddisfano i requisiti e i livelli di esenzione previsti.