Nella seduta del 18 aprile il Consiglio regionale ha approvato, all’unanimità, la legge “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana”, provvedimento che riconduce ad una legge autonoma la disciplina di questa particolare attività di agricoltura, fino ad oggi regolata nell’ambito della normativa regionale sull’agriturismo.

Nello specifico la legge istituisce l’elenco regionale degli operatori di agricoltura sociale, denominati “fattorie sociali”, e prevede le procedure e gli adempimenti per lo svolgimento dele attività di agricoltura sociale, che sono dirette a realizzare l’inserimento socio lavorativo nell’ambito agricolo di lavoratori con disabilità,  di soggetti svantaggiati, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale, di  rifugiati ed immigrati, di soggetti affidati in prova ai servizi sociali, di condannati alla pena di lavori di pubblica utilità, nonché dei cosiddetti “NEET”, i giovani né occupati, né inseriti in un percorso di istruzione o formazione. Il provvedimento approvato dal Consiglio dà inoltre la possibilità di realizzare sia prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali per promuovere lo sviluppo di abilità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana, sia servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative per migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali ed emotive dei soggetti interessati anche con l’ausilio di animali allevati e la coltivazione di piante. Fra le attività consentite alle fattorie sociali, infine, anche la realizzazione di progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare e alla salvaguardia della biodiversità.

La piena operatività di questa nuova normativa sarà affidata ad un regolamento di giunta regionale, con cui saranno dettagliati i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività, le competenze formative e professionali richieste e le modalità per l’iscrizione nell’elenco delle fattorie sociali.